STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ORIZZONTE SILA – ETS”
Art. 1) Denominazione, sede e durata
È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione : “ORIZZONTE SILA – ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale in Spezzano della Sila – Località Camigliatello Silano (CS) 87052, in Via Roma n. 109.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli Associati seguendo la modalità indicata nell’art. 7 del presente statuto.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), che ne costituisce, subito dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS- peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
L’eventuale trasferimento della Sede Legale non comporterà modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti anche fuori dal Comune.
Art. 2) Scopo e Attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- Con la consapevolezza che l’Altopiano della Sila sia intriso di un inestimabile patrimonio naturale, culturale e artistico, nonché di un prezioso ed esperto capitale umano, le attività dell’Associazione saranno, in particolare, dedicate alla valorizzazione di tale territorio.
- Saranno organizzate iniziative che possano generare processi positivi, in grado, a loro volta, di offrire una risposta autentica alle esigenze espresse dal territorio, integrando competenze e conoscenze locali con approcci inclusivi e sostenibili.
- La programmazione di eventi (presentazioni di libri, convegni, ecc…) sarà basata su una organizzazione che preveda il coinvolgimento attivo di risorse ed eccellenze locali, con l’obiettivo di valorizzarne le specificità per creare valore economico e sociale a beneficio di tutto l’ecosistema territoriale.
- Sostenibilità, etica, integrazione e solidarietà sono i principi cardine alla base della visione dell’Associazione che ha come obiettivo, appunto, in sinergia con Enti pubblici e privati che istituzionalmente si occupano della materia, la valorizzazione dei luoghi della Sila e delle comunità che li abitano, attraverso iniziative che facilitino la riscoperta delle tradizioni e dei
saperi locali e la creazione di forme di aggregazione sociale basata su buone pratiche e stili di vita sostenibili. - Il ruolo della Sila è molteplice ed estremamente importante: accanto al valore naturalistico, scientifico, paesaggistico ed ecologico, si affiancano anche quello culturale, artistico e terapeutico.
- Le iniziative che saranno organizzate saranno centrate sui seguenti “valori” espressi dal territorio: -Valore ecologico per la produzione di ossigeno; – Biodiversità animale e vegetale;
- Valore terapeutico; – Valore artistico; – Valore turistico e ricreativo.
- Si cercherà, nel rispetto della sostenibilità ecologica e sociale del territorio, di coinvolge l’intera comunità circostante, motivando enti locali, associazioni, settore pubblico e privato.
- Uno spazio specifico sarà dedicato all’educazione ambientale, attraverso iniziative che possano contribuire, anche incrementando la dinamicità e vivacità della comunità, a realizzare una rete di tutela, conservazione e valorizzazione dei tesori forestali.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.
L’Associazione, inoltre, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, accessorie, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3) Soci
Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, idee, etnia e religione) che, condividendone pienamente lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente, con la loro opera, competenze e conoscenze, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. La domanda scritta dovrà contenere: - l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivoart. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4) Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati, qualora autorizzati dagli organi associativi, dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’Assemblea;
Art. 5) Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine
dell’Associazione
L’esclusione dall’associazione avviene mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e
dopo aver preso atto delle eventuali motivazioni dell’interessato. La deliberazione dovrà essere
comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dovrà comunicare in forma
scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare una apposita deliberazione da
comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 2
mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito
associativo.
Art. 6) Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono: - Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
Art. 7) Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali
sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario
verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei
soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento
delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo
di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la
data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima
della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo PEC/mail risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza
del 50% più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Le votazioni dell’Assemblea
avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 8) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed opera in attuazione delle
volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o
per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio; - deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 nominati
dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli
enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la
maggioranza dei membri lo riterrà necessario ed è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parità di voti prevale il voto del Presidente.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel
Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26
del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando
se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un
Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati
parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio, che in caso di necessità si potranno svolgere in remoto con
modalità telematica, termineranno con la sottoscrizione del relativo processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 9) Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato,
per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di
amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 10) Organo di Controllo
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati
per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre
essere nominati due sindaci supplenti.
Art. 11) Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali contributi, ricavi, rendite, proventi ed altre
entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 12) Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Art. 13) Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro
unico nazionale del terzo settore.
Art. 14) Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche
i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello
stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso
organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a
cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità
previste dal Consiglio Direttivo.
Art. 15) Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 16) Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 17) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà
operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo
le quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti Terzo Settore.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 18) Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.